CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo I
Art. 721
815 / 3261Vendita degli immobili.
In vigore dal 19 apr 1942
I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-721