CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo I
Art. 717
Sospensione della divisione per ordine del giudice.
In vigore dal 19 apr 1942
L'autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-717