CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VII

Art. 712

Spese.

In vigore dal 19 apr 1942
Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-712

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