CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VII

Art. 708

Disaccordo tra più esecutori testamentari.

In vigore dal 19 apr 1942
Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-708

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