CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo VII
Art. 708
Disaccordo tra più esecutori testamentari.
In vigore dal 19 apr 1942
Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-708