CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VII

Art. 706

Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario.

In vigore dal 19 apr 1942
Il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredità. In questo caso si osserva il disposto dell'. Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-706

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