CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo VII
Art. 704
Rappresentanza processuale.
In vigore dal 19 apr 1942
Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredità devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore. Questi ha facoltà d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede e può esercitare le azioni relative all'esercizio del suo ufficio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-704