Art. 700
Facoltà di nomina e di sostituzione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Facoltà di nomina e di sostituzione.
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Chi redige un testamento può indicare uno o più esecutori testamentari e nominare dei sostituti nel caso in cui i primi scelti non vogliano o non possano accettare l'incarico. Se vengono nominate più persone, queste devono operare insieme di comune accordo. Tuttavia, possono agire separatamente se il testatore ha assegnato a ciascuno compiti distinti oppure se occorre compiere un atto urgente per proteggere un bene o un diritto dell'eredità. Infine, il testatore può concedere all'esecutore la facoltà di farsi sostituire da un'altra persona se non può più proseguire nel suo ufficio.
La norma consente a chi fa testamento di scegliere una o più persone di fiducia che curino l'esatta attuazione delle sue ultime volontà, prevedendo anche meccanismi di sostituzione per garantire la continuità dell'incarico.
Si applica a chi redige un testamento (testatore) e ai soggetti da lui designati come esecutori testamentari o loro sostituti.
Un testatore nomina nel proprio testamento due amici come esecutori testamentari per gestire la successione. Di fronte alla necessità improvvisa e urgente di riparare il tetto di una casa ereditata per evitare infiltrazioni, uno dei due esecutori può intervenire autonomamente senza attendere l'altro.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.