CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo VI›Sez. II
Art. 698
Usufrutto successivo.
In vigore dal 19 apr 1942
La disposizione, con la quale è lasciato a più persone successivamente l'usufrutto, una rendita o un'annualità, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-698