CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo VI›Sez. II
Art. 694
Alienazione dei beni.
In vigore dal 19 apr 1942
L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d'ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-694