CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VISez. II

Art. 694

Alienazione dei beni.

In vigore dal 19 apr 1942
L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d'ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-694

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