CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 691
Sostituzione ordinaria nei legati.
In vigore dal 19 apr 1942
Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-691