Art. 687
Revocazione per sopravvenienza di figli.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-687
Revocazione per sopravvenienza di figli.
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Se una persona fa testamento quando non ha figli (o ignora di averne), le sue disposizioni testamentarie perdono automaticamente efficacia qualora emerga o nasca un figlio o discendente, anche postumo, adottivo o riconosciuto fuori dal matrimonio. La revoca automatica scatta anche se il figlio era già stato concepito al tempo del testamento. Tuttavia, il testamento resta valido se il testatore aveva già previsto l'eventualità della nascita o presenza di figli. Inoltre, le disposizioni mantengono la loro efficacia se i figli non partecipano alla successione e non opera la rappresentazione.
La norma intende tutelare i figli e i discendenti sopravvenuti o ignorati al momento della redazione del testamento, presumendo che il testatore avrebbe disposto diversamente dei propri beni se avesse saputo della loro esistenza.
Si applica a chi redige un testamento non avendo figli o ignorando di averne, nonché ai figli o discendenti (anche adottivi o nati fuori dal matrimonio) la cui esistenza emerga successivamente.
Una persona senza figli redige un testamento lasciando tutto il suo patrimonio a un'associazione benefica. Anni dopo riconosce un figlio nato fuori dal matrimonio senza aver modificato il documento né previsto tale eventualità nel testo. Le disposizioni testamentarie a favore dell'associazione vengono revocate di diritto.
Revocazione automatica di diritto delle disposizioni testamentarie a titolo universale o particolare.
Il decreto legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013 (art. 85, comma 1, lettere a e b) ha apportato modifiche al testo del primo e del secondo comma dell'articolo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.