CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VISez. I

Art. 688

Casi di sostituzione ordinaria.

In vigore dal 19 apr 1942
Il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità. Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-688

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo