CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 688
775 / 3261Casi di sostituzione ordinaria.
In vigore dal 19 apr 1942
Il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità.
Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-688