CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 690
Obblighi dei sostituiti.
In vigore dal 19 apr 1942
I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-690