CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VISez. I

Art. 690

Obblighi dei sostituiti.

In vigore dal 19 apr 1942
I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-690

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