CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. V

Art. 686

Alienazione e trasformazione della cosa legata.

In vigore dal 19 apr 1942
L'alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l'alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore. Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione. È ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-686

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