CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. V
Art. 687
774 / 3261Revocazione per sopravvenienza di figli.
In vigore dal 7 feb 2014
Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente... del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio.
La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.
La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.
Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-687