Art. 687 · Revocazione per sopravvenienza di figli.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. V

Art. 687

774 / 3261

Revocazione per sopravvenienza di figli.

In vigore dal 7 feb 2014
Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente... del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio. La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento. La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi. Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-687