CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo VI›Sez. II
Art. 699
Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili.
In vigore dal 19 apr 1942
È valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l'erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialità o di natalità, sussidi per l'avviamento a una professione o a un'arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilità, a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie.
Tali annualità possono riscattarsi secondo le norme dettate in materia di rendita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-699