CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo VII
Art. 700
787 / 3261Facoltà di nomina e di sostituzione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.
Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.
Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-700