Art. 700 · Facoltà di nomina e di sostituzione.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VII

Art. 700

787 / 3261

Facoltà di nomina e di sostituzione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione. Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario. Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-700