CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VII

Art. 707

Consegna dei beni all'erede.

In vigore dal 19 apr 1942
L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i beni dell'eredità che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio. Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l'erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-707

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