CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo I
Art. 718
Diritto ai beni in natura.
In vigore dal 19 apr 1942
Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-718