CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo I
Art. 723
Resa dei conti.
In vigore dal 19 apr 1942
Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-723