CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo I
Art. 725
Prelevamenti.
In vigore dal 19 apr 1942
Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.
I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-725