Art. 724
Collazione e imputazione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-724
Collazione e imputazione.
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La norma stabilisce che i coeredi obbligati alla collazione devono conferire nell'eredità tutto ciò che hanno ricevuto in donazione dal defunto. Inoltre, ogni erede ha il dovere di conteggiare e scalare dalla propria quota ereditaria i debiti che aveva nei confronti del defunto. Allo stesso modo, ciascun erede deve imputare alla propria quota i debiti contratti verso gli altri coeredi a causa dei rapporti di comunione.
La norma serve a garantire l'equilibrio e la correttezza nella divisione dell'eredità tra i coeredi, tenendo conto delle donazioni ricevute in vita e dei debiti pendenti.
Si applica ai coeredi tenuti alla collazione e a ciascun erede che abbia debiti verso il defunto o verso gli altri coeredi per la comunione ereditaria.
Durante la divisione dell'eredità, un coerede che aveva ricevuto una donazione in vita dal defunto deve conferirla nella massa ereditaria. Se lo stesso erede aveva anche un debito di denaro verso il defunto o verso gli altri coeredi per la gestione dei beni comuni, l'importo dovuto viene scalato direttamente dalla sua quota ereditaria.
Obbligo per i coeredi tenuti a collazione di conferire i beni donati e obbligo per ciascun erede di imputare alla propria quota i debiti verso il defunto e verso i coeredi.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.