CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo I
Art. 728
Conguagli in danaro.
In vigore dal 19 apr 1942
L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-728