CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo I
Art. 731
Suddivisioni tra stirpi.
In vigore dal 19 apr 1942
Le norme sulla divisione dell'intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-731