CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo I

Art. 731

Suddivisioni tra stirpi.

In vigore dal 19 apr 1942
Le norme sulla divisione dell'intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-731

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