CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo I
Art. 727
Norme per la formazione delle porzioni.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo quanto è disposto dagli , le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota.
Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza storica, scientifica o artistica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-727