Art. 728 · Conguagli in danaro.
CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo I

Art. 728

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Conguagli in danaro.

In vigore dal 19 apr 1942
L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-728