Art. 724 · Collazione e imputazione.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo I

Art. 724

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Collazione e imputazione.

In vigore dal 19 apr 1942
I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato. Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.
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