CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo I
Art. 724
818 / 3261Collazione e imputazione.
In vigore dal 19 apr 1942
I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.
Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-724