Art. 718 · Diritto ai beni in natura.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo I

Art. 718

812 / 3261

Diritto ai beni in natura.

In vigore dal 19 apr 1942
Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-718