CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo I
Art. 717
811 / 3261Sospensione della divisione per ordine del giudice.
In vigore dal 19 apr 1942
L'autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-717