CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo I
Art. 726
820 / 3261Stima e formazione delle parti.
In vigore dal 19 apr 1942
Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.
Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-726