CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IX
Art. 332
Reintegrazione nella responsabilità genitoriale.
In vigore dal 7 feb 2014
Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-332