Art. 330
Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-330
Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli.
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L'articolo stabilisce che un genitore può perdere la responsabilità genitoriale se trascura, viola i propri doveri o abusa dei propri poteri provocando un grave danno al figlio. In presenza di questa situazione e per motivi gravi, il giudice ha la facoltà di ordinare che il figlio venga allontanato dalla casa familiare. In alternativa, il giudice può disporre l'allontanamento del genitore o del convivente responsabile di maltrattamenti o abusi sul minore.
La norma esiste per proteggere i figli minori da condotte genitoriali gravemente dannose, consentendo l'intervento del giudice per salvaguardare la loro incolumità e il loro benessere.
Si applica ai genitori, ai figli minori e ai conviventi che maltrattano o abusano del minore.
Un genitore trascura sistematicamente i bisogni fondamentali del figlio o commette maltrattamenti nei suoi confronti, causandogli un grave pregiudizio. Il giudice interviene dichiarando la decadenza dalla responsabilità genitoriale e ordinando l'allontanamento del genitore maltrattante dall'abitazione familiare.
Pronunzia della decadenza dalla responsabilità genitoriale; ordine di allontanamento del figlio dalla residenza familiare o allontanamento del genitore/convivente maltrattante o abusante.
L'articolo è stato modificato prima dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151 (art. 152, comma 1), successivamente dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149 (art. 37, comma 1, limitatamente al comma 2), e infine dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (art. 50, comma 1, relativamente alla rubrica e al comma 1).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.