CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IX

Art. 326

Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.

In vigore dal 20 set 1975
L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca nè di esecuzione da parte dei creditori. L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-326

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