CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IX

Art. 327

Usufrutto legale di uno solo dei genitori.

In vigore dal 7 feb 2014
Il genitore che esercita in modo esclusivo la responsabilità genitoriale è il solo titolare dell'usufrutto legale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-327

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