CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IX
Art. 322
Inosservanza delle disposizioni precedenti.
In vigore dal 7 feb 2014
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-322