Art. 322 · Inosservanza delle disposizioni precedenti.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IX

Art. 322

394 / 3261

Inosservanza delle disposizioni precedenti.

In vigore dal 7 feb 2014
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-322