CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IX

Art. 317

Impedimento di uno dei genitori.

In vigore dal 7 feb 2014
Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-317

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