CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IX
Art. 317
389 / 3261Impedimento di uno dei genitori.
In vigore dal 7 feb 2014
Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.
La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-317