CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IX

Art. 323

Atti vietati ai genitori.

In vigore dal 7 feb 2014
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-323

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