CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IX
Art. 323
Atti vietati ai genitori.
In vigore dal 7 feb 2014
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-323