CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IX
Art. 328
Nuove nozze.
In vigore dal 20 set 1975
Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-328