CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IX

Art. 328

Nuove nozze.

In vigore dal 20 set 1975
Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-328

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo