CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IX
Art. 333
Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.
In vigore dal 27 apr 2001
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall', ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-333