CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IX

Art. 333

Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.

In vigore dal 27 apr 2001
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall', ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-333

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