CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IX
Art. 335
Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-335