CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IX
Art. 334
Rimozione dall'amministrazione.
In vigore dal 20 set 1975
Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.
L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-334