CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IX

Art. 334

Rimozione dall'amministrazione.

In vigore dal 20 set 1975
Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale. L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-334

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