CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IX
Art. 329
Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale.
In vigore dal 19 apr 1942
Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-329