Art. 335 · Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IX

Art. 335

407 / 3261

Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-335