CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IX
Art. 326
398 / 3261Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.
In vigore dal 20 set 1975
L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca nè di esecuzione da parte dei creditori.
L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-326