Art. 332 · Reintegrazione nella responsabilità genitoriale.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IX

Art. 332

404 / 3261

Reintegrazione nella responsabilità genitoriale.

In vigore dal 7 feb 2014
Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-332