CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo IX›Capo II
Art. 2587
Brevetto dipendente da brevetto altrui.
In vigore dal 19 apr 1942
Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d'invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato nè utilizzato senza il consenso di essi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2587