CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IXCapo II

Art. 2587

Brevetto dipendente da brevetto altrui.

In vigore dal 19 apr 1942
Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d'invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato nè utilizzato senza il consenso di essi. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2587

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