CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IXCapo I

Art. 2583

Leggi speciali.

In vigore dal 19 apr 1942
L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2583

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